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+Articolo 27 2. |
Articolo 27 2.Gli Stati membri esigono che i soggetti di cui al paragrafo 1 trasmettano entro il 17 gennaio 2025, le informazioni seguenti alle autorità competenti:
a)
il proprio nome;
b)
il settore, il sottosettore e il tipo di soggetto di cui all'allegato I o II, se del caso;
c)
l'indirizzo dello stabilimento principale e degli altri stabilimenti legali del soggetto nell'Unione o, se non è stabilito nell'Unione, del suo rappresentante a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
d)
i dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono del soggetto, e, se opportuno, del suo rappresentante a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;
e)
gli Stati membri in cui il soggetto fornisce i suoi servizi; e
f)
le serie di IP del soggetto. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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