+Articolo 34 1.

Articolo 34 1.

Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:

a) 

alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e

b) 

alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito