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+Articolo 34 1. |
Articolo 34 1.Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, degli articoli 17, 18, 24, 25, 29 e 30 e dell'articolo 31, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito:
a)
alle constatazioni preliminari della Commissione, compresi gli addebiti sui quali quest'ultima si basa; e
b)
alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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