+Articolo 44 1.
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Articolo 44 1.
La Commissione pubblica le decisioni adottate a norma degli articoli 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 2, degli articoli 9, 10, da 16 a 20 e 24, dell'articolo 25, paragrafo 1, e degli articoli 29, 30 e 31. La pubblicazione indica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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