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+Articolo 46 1. |
Articolo 46 1.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:
a)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3;
b)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7;
c)
le modalità operative e tecniche per attuare l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7;
d)
la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3;
e)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10;
f)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11;
g)
la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti;
h)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15;
i)
le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29;
j)
le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34;
k)
le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34;
l)
le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e
m)
le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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