+Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
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---+Articolo 46 2.
---+Articolo 46 3.
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Articolo 46 Disposizioni di esecuzione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 46 1.
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La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione di quanto segue:
a)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma dell'articolo 3;
b)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle misure tecniche che i gatekeeper attuano per garantire la conformità all'articolo 5, 6 o 7;
c)
le modalità operative e tecniche per attuare l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero a norma dell'articolo 7;
d)
la forma, il contenuto e altri dettagli della richiesta motivata a norma dell'articolo 8, paragrafo 3;
e)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle richieste motivate a norma degli articoli 9 e 10;
f)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle relazioni regolamentari trasmesse a norma dell'articolo 11;
g)
la metodologia e la procedura per la descrizione sottoposta a audit delle tecniche di profilazione dei consumatori di cui all'articolo 15, paragrafo 1; nell'elaborare un progetto di atto di esecuzione a tal fine, la Commissione consulta il Garante europeo della protezione dei dati e può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e altri esperti pertinenti;
h)
la forma, il contenuto e altri dettagli delle notifiche e delle osservazioni trasmesse a norma degli articoli 14 e 15;
i)
le modalità pratiche dei procedimenti riguardanti le indagini di mercato a norma degli articoli 17, 18 e 19 e dei procedimenti a norma degli articoli 24, 25 e 29;
j)
le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 34;
k)
le modalità pratiche per la procedura di divulgazione di cui all'articolo 34;
l)
le modalità pratiche per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali di cui agli articoli 37 e 38; e
m)
le modalità pratiche per il calcolo e la proroga dei termini.
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Articolo 46 2.
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Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere da a) a k) e lettera m), del presente articolo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 50, paragrafo 2. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera l), del presente articolo è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3.
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Articolo 46 3.
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Prima dell'adozione di qualsivoglia atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine, che non può essere inferiore a un mese.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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