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+Articolo 2 4. |
Articolo 2 4.Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consigli (
2
) e la Banca centrala europeo per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (
3
), assicurano lo scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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