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+Articolo 26 1. |
Articolo 26 1.Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:
a)
strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;
b)
riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c)
utili non distribuiti;
d)
altre componenti di conto economico complessivo accumulate;
e)
altre riserve;
f)
fondi per rischi bancari generali. Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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