+Articolo 26 1.

Articolo 26 1.

Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:

a) 

strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;

b) 

riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);

c) 

utili non distribuiti;

d) 

altre componenti di conto economico complessivo accumulate;

e) 

altre riserve;

f) 

fondi per rischi bancari generali.

Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito