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+Articolo 60 3. |
Articolo 60 3.L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti. Gli enti determinano l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 da dedurre a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a)
l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b)
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 deteruto. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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