+Articolo 60 Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
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Articolo 60 Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 60 1.

Ai fini dell'articolo 56, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) 

l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:

i) 

gli articoli da 32 a 35;

▼M17

ii) 

l’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

▼C2

iii) 

gli articoli 44 e 45;

b) 

l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente stesso direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di talisoggetti del settore finanziario detenuti, direttamente, indirettamente o sinteticamente da parte dell'ente.

Articolo 60 2.
Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 60 3.

L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti. Gli enti determinano l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 da dedurre a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a) 

l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;

b) 

la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 deteruto.

Articolo 60 4.
L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 56, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Articolo 60 5.

Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:

a) 

l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;

b) 

la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito