+Articolo 72 sexies 4.

Articolo 72 sexies 4.

Quando un ente impresa madre nell’UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all’articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell’ente impresa madre, l’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare l’ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall’autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all’importo (m) calcolato come segue:

mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – max{ri · aRWAi; wi · aLREi}]}}

dove:

i

=

l’indice che individua la filiazione;

OPi

=

l’importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall’ente impresa madre;

LPi

=

l’importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall’ente impresa madre;

β

=

percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall’impresa madre, calcolata come segue:

image

;

Oi

=

l’importo dei fondi propri della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

Li

=

l’importo delle passività ammissibili della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

ri

=

il rapporto applicabile alla filiazione «i» a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;

aRWAi

=

l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto G-SII «i» calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, tenendo conto degli adeguamenti di cui all’articolo 12 bis o, per le filiazioni di paesi terzi, calcolato in conformità delle regolamentazioni locali applicabili;

wi

=

il rapporto applicabile alla filiazione «i» a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell’articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e dell’articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;

aLREi

=

la misura dell’esposizione complessiva del soggetto G-SII «i» calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, o, per le filiazioni di paesi terzi, in conformità delle regolamentazioni locali applicabili.

Qualora l’ente impresa madre sia autorizzato a dedurre l’importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l’importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l’importo adeguato è dedotta dalla filiazione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito