+Articolo 80 3.

Articolo 80 3.

L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:

▼C2

a) 

sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;

b) 

modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;

c) 

sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito