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+Articolo 80 3. |
Articolo 80 3.L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:
a)
sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;
b)
modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;
c)
sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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