|
+Articolo 94 1. |
Articolo 94 1.►M17 In deroga all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all’ultimo giorno del mese: ◄
a)
il 5 % delle attività totali dell'ente;
b)
50 milioni di EUR. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|