+Articolo 104 4.

Articolo 104 4.

In deroga al paragrafo 2, un ente può lasciare al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alle lettere da d) a i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L’autorità competente dà la propria approvazione qualora l’ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione o non copre posizioni detenute a fini di negoziazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito