+Articolo 104 Inclusione nel portafoglio di negoziazione
---+Articolo 104 1.
---+Articolo 104 2.
---+Articolo 104 3.
---+Articolo 104 4.
---+Articolo 104 5.
---+Articolo 104 6.
---+Articolo 104 7.
---+Articolo 104 8.
---+Articolo 104 9.
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Articolo 104 Inclusione nel portafoglio di negoziazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 104 1.
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Un ente segue politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all’articolo 102 e al presente articolo, tenendo conto delle rispettive capacità e prassi in materia di gestione del rischio. Un ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure, le sottopone a un audit interno almeno una volta l’anno e mette i risultati di tale audit a disposizione delle autorità competenti. Un ente dispone di una funzione indipendente di controllo del rischio che valuta su base continuativa se gli strumenti siano correttamente assegnati all’interno o all’esterno del portafoglio di negoziazione.
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Articolo 104 2.
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Gli enti assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
a)
strumenti che soddisfano i criteri di cui all’articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, per l’inclusione nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio — ACTP);
b)
strumenti che darebbero luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione, ad eccezione delle passività proprie dell’ente, fatto salvo il caso in cui tali posizioni soddisfino i criteri di cui alla lettera e);
c)
strumenti derivanti da impegni di sottoscrizione di titoli, laddove tali impegni di sottoscrizione si riferiscano soltanto a titoli che si prevede saranno acquistati dall’ente alla data di regolamento;
d)
strumenti classificati in maniera inequivocabile come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile applicabile all’ente;
e)
strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi (market making);
f)
posizioni detenute a fini di negoziazione in OIC, a condizione che tali OIC soddisfino almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8;
g)
strumenti di capitale quotati;
h)
operazioni di finanziamento tramite titoli legate alla negoziazione;
i)
opzioni o altri derivati incorporati nelle passività proprie dell’ente esterni al portafoglio di negoziazione che si riferiscono al rischio di credito o azionario.
Ai fini del primo comma, lettera b), un ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale se una diminuzione del prezzo dello strumento di capitale si traduce in un profitto per l’ente. Un ente ha una posizione corta netta creditoria se l’aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito dell’emittente o del gruppo di emittenti si traduce in un profitto per l’ente. Gli enti monitorano costantemente se gli strumenti danno luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione. Ai fini del primo comma, lettera i), un ente separa l’opzione incorporata, o altro derivato, che si riferisce al rischio di credito o azionario dalla propria passività all’esterno del portafoglio di negoziazione. Esso assegna l’opzione incorporata, o altro derivato, al portafoglio di negoziazione e lascia la propria passività all’esterno del portafoglio di negoziazione. Se, a motivo della sua natura, non è possibile separare lo strumento, un ente assegna l’intero strumento al portafoglio di negoziazione. In tal caso documenta debitamente il motivo dell’applicazione di tale trattamento.
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Articolo 104 3.
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Gli enti non assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
a)
strumenti designati per cartolarizzazioni tramite warehousing;
b)
strumenti relativi alla proprietà di beni immobili;
c)
strumenti di capitale non quotati;
d)
strumenti relativi al credito al dettaglio e alle PMI;
e)
posizioni in OIC diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera f);
f)
contratti derivati e OIC con uno o più degli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);
g)
strumenti detenuti per fini di copertura di un determinato rischio di una o più posizioni in uno strumento di cui alle lettere da a) a f), h) e i);
h)
passività proprie dell’ente, fatto salvo il caso in cui tali strumenti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e), o i criteri di cui al paragrafo 2, terzo comma;
i)
strumenti in fondi speculativi.
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Articolo 104 4.
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In deroga al paragrafo 2, un ente può lasciare al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alle lettere da d) a i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L’autorità competente dà la propria approvazione qualora l’ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione o non copre posizioni detenute a fini di negoziazione.
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Articolo 104 5.
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In deroga al paragrafo 3, un ente può assegnare al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alla lettera i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L’autorità competente dà la propria approvazione qualora l’ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione è detenuta a fini di negoziazione o copre posizioni detenute a fini di negoziazione e che l’ente soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8 per tale posizione.
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Articolo 104 6.
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Se un ente ha assegnato al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a), b) o c), l’autorità competente dell’ente può chiedere a quest’ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l’ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può imporgli di riassegnare tale posizione al di fuori del portafoglio di negoziazione.
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Articolo 104 7.
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Se un ente ha assegnato al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 3, l’autorità competente dell’ente può chiedere a quest’ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l’ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può imporgli di riassegnare tale posizione al portafoglio di negoziazione.
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Articolo 104 8.
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Un ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un OIC diversa dalle posizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), e detenuta con finalità di negoziazione se l’ente soddisfa una delle condizioni seguenti:
a)
l’ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell’OIC;
b)
l’ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell’OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell’OIC ed è in grado di ottenere quotazioni giornaliere per l’OIC.
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Articolo 104 9.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione destinate a specificare ulteriormente il processo che gli enti devono utilizzare per calcolare e monitorare le posizioni corte nette creditorie o le posizioni corte nette in strumenti di capitale all’esterno del portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 2, lettera b). L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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