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+Articolo 104 bis 3. |
Articolo 104 bis 3.Se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a riclassificare una posizione in conformità del paragrafo 2, l'ente che ha ricevuto l'autorizzazione:
a)
comunica pubblicamente, senza indugio,
i)
l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata; e
ii)
se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, l'entità di tale riduzione; e
b)
se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, non riconosce tale effetto fino a quando la posizione giunge a scadenza, a meno che l'autorità competente dell'ente ne autorizzi il riconoscimento a una data anteriore. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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