+Articolo 104 bis Riclassificazione di una posizione
---+Articolo 104 bis 1.
---+Articolo 104 bis 2.
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---+Articolo 104 bis 4.
---+Articolo 104 bis 5.
---+Articolo 104 bis 6.

Articolo 104 bis Riclassificazione di una posizione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 104 bis 1.
Gli enti seguono politiche chiaramente definite per determinare le circostanze eccezionali che giustificano la riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o, viceversa, la riclassificazione di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione al fine della determinazione dei requisiti di fondi propri secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Gli enti riesaminano tali politiche almeno una volta l'anno.

L’ABE monitora la gamma di prassi di vigilanza ed emana, entro il 10 luglio 2027, orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su cosa si intenda per circostanze eccezionali ai fini del primo comma del presente paragrafo e del paragrafo 5 del presente articolo. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell’ABE, le autorità competenti notificano all’ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente a riclassificare una posizione, e la relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 104 bis 2.
Le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche messe in atto dall'ente in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.

La decisione di cui al primo comma è approvata dall'organo di amministrazione.

Articolo 104 bis 3.

Se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a riclassificare una posizione in conformità del paragrafo 2, l'ente che ha ricevuto l'autorizzazione:

a) 

comunica pubblicamente, senza indugio,

i) 

l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata; e

ii) 

se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, l'entità di tale riduzione; e

b) 

se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, non riconosce tale effetto fino a quando la posizione giunge a scadenza, a meno che l'autorità competente dell'ente ne autorizzi il riconoscimento a una data anteriore.

Articolo 104 bis 4.
L'ente calcola la variazione netta nell'importo dei suoi requisiti di fondi propri derivante dalla riclassificazione della posizione come differenza tra i requisiti di fondi propri immediatamente dopo la riclassificazione e i requisiti di fondi propri immediatamente prima della riclassificazione, calcolato ciascuno conformemente all'articolo 92. Il calcolo non tiene conto degli effetti di fattori diversi dalla riclassificazione.
Articolo 104 bis 5.
La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile, fatto salvo nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1.
Articolo 104 bis 6.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente può riclassificare una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione a norma dell’articolo 104, paragrafo 2, lettera d), senza chiedere l’autorizzazione alla sua autorità competente. In tal caso i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 continuano ad applicarsi all’ente. L’ente notifica immediatamente alla propria autorità competente se si sia verificata tale riclassificazione.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito