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+Articolo 104 quater 3. |
Articolo 104 quater 3.L’autorità competente approva eventuali modifiche da parte dell’ente al quadro di gestione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai dettagli delle posizioni di rischio di cui al paragrafo 1, lettera d).
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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