+Articolo 104 quater Trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale
---+Articolo 104 quater 1.
---+Articolo 104 quater 2.
---+Articolo 104 quater 3.
---+Articolo 104 quater 4.
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Articolo 104 quater Trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 104 quater 1.
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Un ente che ha deliberatamente assunto una posizione di rischio al fine di ottenere una copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), può, previa autorizzazione della sua autorità competente, escludere tale posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all’articolo 325, paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’importo massimo della posizione di rischio che è escluso dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è limitato all’importo della posizione di rischio che neutralizza la sensibilità di uno qualsiasi dei coefficienti di capitale alle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio;
b)
la posizione di rischio è esclusa dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per almeno sei mesi;
c)
l’ente ha stabilito un adeguato quadro di gestione del rischio per coprire le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale, comprese una strategia di copertura e una struttura di governance chiare;
d)
l’ente ha fornito all’autorità competente una giustificazione per l’esclusione di una posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, i dettagli di tale posizione di rischio e l’importo da escludere.
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Articolo 104 quater 2.
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L’eventuale esclusione di posizioni di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi del paragrafo 1 è applicata coerentemente.
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Articolo 104 quater 3.
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L’autorità competente approva eventuali modifiche da parte dell’ente al quadro di gestione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai dettagli delle posizioni di rischio di cui al paragrafo 1, lettera d).
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Articolo 104 quater 4.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le posizioni di rischio che un ente può assumere deliberatamente al fine di ottenere copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui al paragrafo 1;
b)
le modalità per la definizione dell’importo massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), e le modalità con cui un ente deve escludere tale importo per ciascuno dei metodi di cui all’articolo 325, paragrafo 1;
c)
i criteri che devono essere soddisfatti dal quadro di gestione del rischio di un ente di cui al paragrafo 1, lettera c), affinché sia considerato adeguato ai fini del presente articolo.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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