+Articolo 107 1.
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Articolo 107 1.
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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