+Articolo 107 3.
|
Articolo 107 3.
Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi, nonché le esposizioni verso enti finanziari di paesi terzi autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di paesi terzi e soggetti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, sono trattate come esposizioni verso un ente soltanto se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|