+Articolo 121 2.

Articolo 121 2.

Per le esposizioni verso enti finanziari trattate come esposizioni verso enti conformemente all’articolo 119, paragrafo 5, al fine di valutare se tali enti finanziari soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), del presente articolo, gli enti valutano se tali enti finanziari soddisfano o superano eventuali requisiti prudenziali comparabili.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito