+Articolo 121 Esposizioni verso enti privi di rating
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Articolo 121 Esposizioni verso enti privi di rating

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 121 1.

Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un’ECAI prescelta si applica una delle classi seguenti:

a) 

le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe A, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

i) 

l’ente dispone di una capacità adeguata per far fronte ai propri impegni finanziari, compresi i rimborsi del capitale e degli interessi, in modo tempestivo, per la vita prevista delle attività o delle esposizioni e indipendentemente dai cicli economici e dalle condizioni commerciali;

ii) 

l’ente soddisfa o supera il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punti i) e vi), e dell’articolo 459, lettera a), del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;

iii) 

le informazioni sull’eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell’ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all’ente prestatore;

iv) 

dalla valutazione condotta dall’ente prestatore a norma dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l’ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;

b) 

le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe B, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono e almeno una delle condizioni di cui alla lettera a) non è soddisfatta:

i) 

l’ente è soggetto a un notevole rischio di credito, comprese capacità di rimborso che dipendono da condizioni economiche o commerciali stabili o favorevoli;

ii) 

l’ente soddisfa o supera il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto i) e dell’articolo 459, lettera a) del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;

iii) 

le informazioni sull’eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell’ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all’ente prestatore;

iv) 

dalla valutazione condotta dall’ente prestatore a norma dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l’ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;

c) 

qualora le esposizioni verso enti non siano assegnate alla classe A o B, oppure qualora sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti, le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe C:

i) 

l’ente presenta rischi di default significativi e margini di sicurezza limitati;

ii) 

è molto probabile che condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse determinino o abbiano determinato l’incapacità dell’ente di far fronte ai propri impegni finanziari;

iii) 

laddove la legge prescriva per l’ente la redazione di un bilancio sottoposto a revisione contabile, il revisore esterno ha emesso un giudizio di revisione negativo o ha espresso dubbi sostanziali in merito alla capacità dell’ente di mantenere la continuità aziendale nelle relazioni sottoposte a revisione contabile o nei bilanci sottoposti a revisione contabile nei 12 mesi precedenti.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), i requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi non comprendono riserve di capitale equivalenti a quelle definite all’articolo 128 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 121 2.
Per le esposizioni verso enti finanziari trattate come esposizioni verso enti conformemente all’articolo 119, paragrafo 5, al fine di valutare se tali enti finanziari soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), del presente articolo, gli enti valutano se tali enti finanziari soddisfano o superano eventuali requisiti prudenziali comparabili.
Articolo 121 3.

Alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C conformemente al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:

a) 

alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti è assegnato n fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine in conformità della tabella 1:

i) 

l’esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a tre mesi;

ii) 

l’esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a sei mesi e deriva da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali;

b) 

alle esposizioni assegnate alla classe A che non sono a breve termine è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 30 % se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

i) 

l’esposizione non soddisfa nessuna delle condizioni di cui alla lettera a);

ii) 

il coefficiente di capitale per il capitale primario di classe 1 dell’ente è pari o superiore al 14 %;

iii) 

il coefficiente di leva finanziaria dell’ente è pari o superiore al 5 %;

c) 

alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) o b), è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1.

Se un’esposizione verso un ente non è denominata nella valuta nazionale della giurisdizione di costituzione di tale ente oppure se tale ente ha contabilizzato l’obbligazione creditizia in una succursale in una giurisdizione diversa e l’esposizione non è nella valuta nazionale della giurisdizione in cui opera tale succursale, il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente alla lettera a), b) o c) alle esposizioni diverse da quelle con durata pari o inferiore a un anno derivanti da elementi potenziali relativi al commercio autoliquidantisi che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali non è inferiore a quello di un’esposizione verso l’amministrazione centrale del paese in cui l’ente è costituito.



Tabella 1

Valutazione del rischio di credito

Classe A

Classe B

Classe C

Fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine

20 %

50 %

150 %

Fattore di ponderazione del rischio

40 %

75 %

150 %

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito