+Articolo 123 1.

Articolo 123 1.

Le esposizioni che soddisfano tutti i criteri che seguono sono considerate esposizioni al dettaglio:

a) 

l’esposizione è verso una o più persone fisiche o verso una PMI;

b) 

l’importo totale dovuto all’ente, alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal debitore o dal gruppo di clienti connessi, compresa qualsiasi esposizione in stato di default ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali, fino al valore dell’immobile, non può superare 1 milione di EUR, per quanto noto all’ente, che adotta misure ragionevoli per confermare tale situazione;

c) 

l’esposizione rientra in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti;

d) 

l’ente interessato tratta l’esposizione nel proprio quadro di gestione del rischio e gestisce l’esposizione internamente come esposizione al dettaglio in modo coerente nel tempo e in maniera analoga al trattamento da parte dell’ente di altre esposizioni al dettaglio.

Il valore corrente dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è ammissibile ad essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Le esposizioni non conformi ai criteri di cui al primo comma, lettere da a) a c), non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Entro il 10 luglio 2025, l’ABE emette orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, destinati a specificare metodi di diversificazione proporzionati in base ai quali un’esposizione deve essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni analoghe come specificato al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito