+Articolo 123 Esposizioni al dettaglio
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Articolo 123 Esposizioni al dettaglio

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 123 1.

Le esposizioni che soddisfano tutti i criteri che seguono sono considerate esposizioni al dettaglio:

a) 

l’esposizione è verso una o più persone fisiche o verso una PMI;

b) 

l’importo totale dovuto all’ente, alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal debitore o dal gruppo di clienti connessi, compresa qualsiasi esposizione in stato di default ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali, fino al valore dell’immobile, non può superare 1 milione di EUR, per quanto noto all’ente, che adotta misure ragionevoli per confermare tale situazione;

c) 

l’esposizione rientra in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti;

d) 

l’ente interessato tratta l’esposizione nel proprio quadro di gestione del rischio e gestisce l’esposizione internamente come esposizione al dettaglio in modo coerente nel tempo e in maniera analoga al trattamento da parte dell’ente di altre esposizioni al dettaglio.

Il valore corrente dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è ammissibile ad essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Le esposizioni non conformi ai criteri di cui al primo comma, lettere da a) a c), non possono rientrare nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Entro il 10 luglio 2025, l’ABE emette orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, destinati a specificare metodi di diversificazione proporzionati in base ai quali un’esposizione deve essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni analoghe come specificato al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.

Articolo 123 2.

Le esposizioni seguenti non sono considerate esposizioni al dettaglio:

a) 

esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell’emittente;

b) 

esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a);

c) 

tutte le altre esposizioni sotto forma di titoli.

Articolo 123 3.
Alle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 75 %, fatta eccezione per le esposizioni transattive, alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 45 %.
Articolo 123 4.
Se uno qualsiasi dei criteri di cui al paragrafo 1 non è soddisfatto per un’esposizione verso una o più persone fisiche, l’esposizione è considerata esposizione al dettaglio ed è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
Articolo 123 5.

In deroga al paragrafo 3, alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all’ente di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all’ente deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;

b) 

i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dell’ente;

c) 

i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;

d) 

la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a 10 anni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito