Articolo 124 8.
Gli Stati membri designano un’autorità responsabile dell’applicazione del paragrafo 9. Tale autorità è l’autorità competente o l’autorità designata. Se l’autorità designata dallo Stato membro per l’applicazione del presente articolo è l’autorità competente, essa provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell’intenzione dell’autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 9. Se l’autorità designata dallo Stato membro per l’applicazione del presente articolo è diversa dall’autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l’adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per l’esecuzione adeguata degli obblighi imposti all’autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell’interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell’articolo 458 del presente regolamento e all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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