+Articolo 124 13.

Articolo 124 13.

Alle loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti di un altro Stato membro, gli enti stabiliti in uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 9.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito