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+Articolo 125 1. |
Articolo 125 1.Per un’esposizione garantita da immobili residenziali di cui all’ articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punti i) o ii), alla parte dell’esposizione fino al 55 % del valore dell’immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente. Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a)
il 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior, sia detenuti dall’ente che detenuti da altri enti; e
b)
l’importo dei privilegi non detenuti dall’ente di rango pari (pari passu) al privilegio dell’ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu). Se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell’immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati in conformità dell’articolo 124, paragrafo 9. L’eventuale parte restante dell’esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un’esposizione verso la controparte non garantita da immobili residenziali. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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