+Articolo 125 Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali
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---+Articolo 125 3.
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Articolo 125 Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 125 1.
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Per un’esposizione garantita da immobili residenziali di cui all’ articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punti i) o ii), alla parte dell’esposizione fino al 55 % del valore dell’immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile è ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente. Se i privilegi non detenuti dall’ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell’ente, per determinare la parte dell’esposizione dell’ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l’importo del 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall’ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a)
il 55 % del valore dell’immobile, ridotto dell’importo dei privilegi di rango più senior, sia detenuti dall’ente che detenuti da altri enti; e
b)
l’importo dei privilegi non detenuti dall’ente di rango pari (pari passu) al privilegio dell’ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
Se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell’immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati in conformità dell’articolo 124, paragrafo 9. L’eventuale parte restante dell’esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un’esposizione verso la controparte non garantita da immobili residenziali.
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Articolo 125 2.
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A un’esposizione di cui all’articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è assegnato il fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore della tabella 1. Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell’articolo 124, paragrafo 9, l’autorità competente o l’autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell’esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell’articolo 124, paragrafo 9.
Tabella 1
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ETV
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ETV ≤ 50 %
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50 % < ETV ≤ 60 %
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60 % < ETV ≤ 80 %
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80 % < ETV ≤ 90 %
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90 % < ETV ≤ 100 %
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ETV > 100 %
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Fattore di ponderazione del rischio
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30 %
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35 %
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45 %
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60 %
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75 %
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105 %
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In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l’autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 3, tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell’anno precedente:
a)
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %;
b)
l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l’importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell’articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %.
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Articolo 125 3.
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Gli enti possono inoltre applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo nei casi in cui l’autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell’articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo. Se un’autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l’ABE può pubblicare tali informazioni per detto paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare residenziale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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