+Articolo 125 3.

Articolo 125 3.

Gli enti possono inoltre applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo nei casi in cui l’autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell’articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo.

Se un’autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l’ABE può pubblicare tali informazioni per detto paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare residenziale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito