+Articolo 126 bis 3.

Articolo 126 bis 3.

Entro il 10 luglio 2025, l’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che specificano i termini «cospicuo deposito in denaro», «finanziamento garantito in modo equivalente», «parte significativa dei contratti totali» e «importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore», tenendo conto delle specificità dei prestiti degli enti all’edilizia residenziale pubblica o alle entità senza scopo di lucro in tutta l’Unione che sono disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito