+Articolo 126 bis 3.
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Articolo 126 bis 3.
Entro il 10 luglio 2025, l’ABE emana orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che specificano i termini «cospicuo deposito in denaro», «finanziamento garantito in modo equivalente», «parte significativa dei contratti totali» e «importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore», tenendo conto delle specificità dei prestiti degli enti all’edilizia residenziale pubblica o alle entità senza scopo di lucro in tutta l’Unione che sono disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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