|
+Articolo 128 1. |
Articolo 128 1.Le esposizioni seguenti sono trattate come esposizioni da debito subordinato:
a)
esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da creditori ordinari non garantiti;
b)
strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell’articolo 133, paragrafo 1; e
c)
esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell’ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72 ter. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|