+Articolo 128 1.

Articolo 128 1.

Le esposizioni seguenti sono trattate come esposizioni da debito subordinato:

a) 

esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da creditori ordinari non garantiti;

b) 

strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell’articolo 133, paragrafo 1; e

c) 

esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell’ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72 ter.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito