+Articolo 132 3.

Articolo 132 3.

Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'OIC è:

i) 

un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;

ii) 

un FIA gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;

iii) 

un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;

iv) 

un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;

v) 

un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva 2011/61/UE;

vi) 

un FIA non UE non commercializzato nell'Unione e gestito da un GEFIA non UE che ha sede in un paese terzo contemplato da un atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE;

b) 

il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:

i) 

le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;

ii) 

nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;

c) 

le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:

i) 

le esposizioni dell'OIC sono oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza di quelle dell'ente;

ii) 

il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;

iii) 

se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.

In deroga al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, le banche multilaterali o bilaterali di sviluppo e gli altri enti che coinvestono in un OIC con banche multilaterali o bilaterali di sviluppo possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di tale OIC conformemente ai metodi stabiliti all'articolo 132 bis, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, e il mandato di investimento dell'OIC limiti il tipo di attività in cui l'OIC può investire ad attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo.

Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente gli OIC cui applicano tale trattamento di cui al secondo comma.

In deroga al primo comma, lettera c), punto i), qualora l'ente determini l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente al metodo basato sul regolamento di gestione, le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente possono limitarsi al mandato di investimento dell'OIC e relative modifiche e possono essere effettuate solo qualora l'ente incorra in un'esposizione verso l'OIC per la prima volta e qualora il mandato di investimento dell'OIC venga modificato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito