+Articolo 132 Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
---+Articolo 132 1.
---+Articolo 132 2.
---+Articolo 132 3.
---+Articolo 132 4.
---+Articolo 132 5.
---+Articolo 132 6.
---+Articolo 132 7.

Articolo 132 Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 132 1.
Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
Articolo 132 2.
Se le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soddisfatte, gli enti possono applicare il metodo look-through in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 1, o il metodo basato sul regolamento di gestione in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 2.

Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250  % («metodo fall-back») alle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.

Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente paragrafo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.

Articolo 132 3.

Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'OIC è:

i) 

un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;

ii) 

un FIA gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;

iii) 

un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;

iv) 

un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;

v) 

un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva 2011/61/UE;

vi) 

un FIA non UE non commercializzato nell'Unione e gestito da un GEFIA non UE che ha sede in un paese terzo contemplato da un atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE;

b) 

il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:

i) 

le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;

ii) 

nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;

c) 

le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:

i) 

le esposizioni dell'OIC sono oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza di quelle dell'ente;

ii) 

il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;

iii) 

se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.

In deroga al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, le banche multilaterali o bilaterali di sviluppo e gli altri enti che coinvestono in un OIC con banche multilaterali o bilaterali di sviluppo possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di tale OIC conformemente ai metodi stabiliti all'articolo 132 bis, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, e il mandato di investimento dell'OIC limiti il tipo di attività in cui l'OIC può investire ad attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo.

Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente gli OIC cui applicano tale trattamento di cui al secondo comma.

In deroga al primo comma, lettera c), punto i), qualora l'ente determini l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente al metodo basato sul regolamento di gestione, le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente possono limitarsi al mandato di investimento dell'OIC e relative modifiche e possono essere effettuate solo qualora l'ente incorra in un'esposizione verso l'OIC per la prima volta e qualora il mandato di investimento dell'OIC venga modificato.

Articolo 132 4.

Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

il terzo è:

i) 

l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;

ii) 

per gli OIC che non rientrano nel punto i) del presente punto, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a);

b) 

il terzo effettua il calcolo conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1, 2 o 3, a seconda dei casi;

c) 

un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2.

In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.

Articolo 132 5.
Nei casi in cui l'ente applica i metodi di cui all'articolo 132 bis ai fini del calcolo dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC («OIC di livello 1»), e una qualsiasi delle esposizioni sottostanti dell'OIC di livello 1 è un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC («OIC di livello 2»), l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC di livello 2 può essere calcolato utilizzando uno qualsiasi dei tre metodi descritti al paragrafo 2 del presente articolo. L'ente può utilizzare il metodo look-through per calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni dell'OIC al livello 3 e ad ogni livello successivo solo quando abbia utilizzato tale metodo per il calcolo al livello precedente. In ogni altro scenario utilizza il metodo fall-back.
Articolo 132 6.
L'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC calcolato secondo il metodo look-through e il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1 e 2, è soggetto ad un massimale pari all'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC calcolato secondo il metodo fall-back.
Articolo 132 7.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti che applicano il metodo look-through conformemente all'articolo 132 bis, paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio (
image ) calcolato secondo la formula di cui all'articolo 132 quater, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC al costo storico ma misurano il valore delle attività sottostanti dell'OIC al valore equo se applicano il metodo look-through;

b) 

una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui valore è misurato dagli enti al costo storico non modifica l'importo dei fondi propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito