+Articolo 132 ter 2.

Articolo 132 ter 2.

Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all’articolo 132 le esposizioni in strumenti di capitale sottostanti esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC verso entità alle cui obbligazioni creditizie è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del presente capo, comprese le entità ove un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % può essere applicato, e le esposizioni in strumenti di capitale di cui all’articolo 133, paragrafo 5, ed applicare invece il trattamento di cui all’articolo 133 a tali esposizioni in strumenti di capitale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito