+Articolo 132 ter Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
---+Articolo 132 ter 1.
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Articolo 132 ter Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 132 ter 1.
Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 gli strumenti di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili detenuti da un OIC che gli enti devono dedurre rispettivamente a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, degli articoli 56, 66 e72 sexies.
Articolo 132 ter 2.
Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all’articolo 132 le esposizioni in strumenti di capitale sottostanti esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC verso entità alle cui obbligazioni creditizie è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del presente capo, comprese le entità ove un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % può essere applicato, e le esposizioni in strumenti di capitale di cui all’articolo 133, paragrafo 5, ed applicare invece il trattamento di cui all’articolo 133 a tali esposizioni in strumenti di capitale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito