+Articolo 147 3.

Articolo 147 3.

Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):

▼M17 —————

▼C2

b) 

esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;

c) 

esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'articolo 118.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito