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+Articolo 147 3. |
Articolo 147 3.Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a): ▼M17 —————
b)
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
c)
esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'articolo 118. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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