+Articolo 147 Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi
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---+Articolo 147 5.
---+Article 147 5a.
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---+Articolo 147 10.
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---+Articolo 147 12.
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Articolo 147 Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 147 1.
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La metodologia utilizzata dall'ente per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi è adeguata e coerente nel tempo.
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Articolo 147 2.
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Ogni esposizione è classificata in una delle classi di esposizioni seguenti:
a)
esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
a bis)
esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i)
esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali;
ii)
esposizioni verso organismi del settore pubblico;
c)
esposizioni verso imprese, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
ii)
esposizioni da finanziamenti specializzati;
iii)
crediti verso imprese acquistati;
d)
esposizioni al dettaglio, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i)
esposizioni rotative al dettaglio qualificate («QRRE»);
ii)
esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali;
iii)
crediti al dettaglio acquistati;
iv)
altre esposizioni al dettaglio;
e)
esposizioni in strumenti di capitale;
e bis)
esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC;
f)
elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
g)
altre attività diverse dai crediti.
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Articolo 147 3.
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Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):
▼M17 —————
▼C2
b)
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
c)
esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'articolo 118.
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Article 147 3a.
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By way of derogation from paragraph 2 of this Article, exposures to regional governments, local authorities and public sector entities shall be assigned to the exposure class referred to in paragraph 2, point (a), of this Article where those exposures are treated as exposures to central governments in accordance with Article 115 or 116.
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Articolo 147 4.
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Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):
▼M17 —————
▼C2
c)
esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117; e
d)
esposizioni verso enti finanziari che sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5.
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Articolo 147 5.
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Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri:
a)
si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:
i)
esposizioni verso una o più persone fisiche;
▼M17
ii)
esposizioni verso una PMI, a condizione che l’importo totale dovuto all’ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente o gruppo di clienti connessi debitore, comprese le eventuali esposizioni in stato di default, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali fino al valore dell’immobile, secondo le informazioni in possesso dell’ente, il quale adotta tutte le misure ragionevoli per verificare l’importo di tale esposizione, superi 1 milione di EUR;
iii)
le esposizioni garantite da immobili residenziali, compresi i privilegi di primo rango e successivi, i prestiti a termine, le linee di credito home equity rotative e le esposizioni di cui all’articolo 108, paragrafi 4 e 5, indipendentemente dall’entità dell’esposizione, a condizione che l’esposizione rientri in una delle tipologie seguenti:
1)
un’esposizione verso una persona fisica;
2)
un’esposizione verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l’uso di una residenza primaria nell’immobile oggetto del prestito;
▼C2
b)
nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;
▼M17
c)
le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii);
▼C2
d)
ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.
Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio. Le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni di cui al primo comma, lettera a), punto iii), e alle lettere b), c) e d), del presente paragrafo, sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii). In deroga al terzo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono escludere dalla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), i prestiti a favore di persone fisiche che hanno ipotecato più di quattro immobili o unità abitative, compresi i prestiti a favore di persone fisiche di cui all’articolo 108, paragrafo 4, e attribuire tali prestiti a una delle classi di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii).
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Article 147 5a.
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Retail exposures belonging to a type of exposures meeting all of the following conditions shall be assigned to the exposure class referred to in paragraph 2, point (d)(i):
(a)
the exposures of that type of exposures are to one or more natural persons;
(b)
the exposures of that type of exposures are revolving, unsecured, and, to the extent they are not drawn immediately and unconditionally, cancellable by the institution;
(c)
the maximum exposure in that type of exposure to a single natural person is EUR 100 000 or less;
(d)
that type of exposures has exhibited low volatility of loss rates, relative to its average level of loss rates, especially within the low PD bands;
(e)
the treatment of exposures assigned to that type of exposures as a qualifying revolving retail exposure is consistent with the underlying risk characteristics of that type of exposures.
By way of derogation from the first subparagraph, point (b), the requirement to be unsecured shall not apply in respect of collateralised credit facilities linked to a wage account. In that case, amounts recovered from the collateral shall not be taken into account in the LGD estimates. Institutions shall identify within the exposure class referred to in paragraph 2, point (d)(i) transactor exposures (‘QRRE transactors’) and exposures that are not transactor exposures (‘QRRE revolvers’). In particular, QRREs with less than 12 months of repayment history shall be identified as QRRE revolvers.
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Articolo 147 6.
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Fatto salvo il caso in cui siano assegnate alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e bis) del presente articolo, le esposizioni di cui all’articolo 133, paragrafo 1, sono classificate nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo.
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Articolo 147 7.
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Tutte le obbligazioni creditizie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), lettera a bis, punto i) o ii), lettera b), lettera d), punto i), ii), iii) o iv), lettera e), e bis) o f), sono classificate in una delle classi di esposizioni di cui alla lettera c), punto i), ii) o iii) di tale paragrafo.
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Articolo 147 8.
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Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:
a)
si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe;
b)
le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
c)
la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
Tali esposizioni sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e sono classificate come segue: «finanziamento di progetti (PF)», «finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (OF)», «finanziamento su merci (CF)» e «immobili produttori di reddito (IPRE)».
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Articolo 147 9.
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Il valore residuale dei beni dati in locazione è classificato nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera g), ad eccezione della misura in cui il valore residuale sia già contenuto tra le esposizioni di leasing di cui all'articolo 166, paragrafo 4.
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Articolo 147 10.
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L'esposizione a seguito della protezione fornita a titolo di un derivato su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default è classificata nella stessa classe di cui al paragrafo 2 alla quale sarebbero assegnate le esposizioni nel paniere, a meno che le singole esposizioni nel paniere non siano classificate in varie classi di esposizione, nel qual caso l'esposizione è classificata nella classe di esposizione delle imprese di cui al paragrafo 2, lettera c).
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Articolo 147 11.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
la classificazione come finanziamento di progetti, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e finanziamento su merci, coerentemente con le definizioni di cui al capo 2;
b)
la determinazione della categoria IPRE, in particolare specificando quali esposizioni ADC ed esposizioni garantite da beni immobili possono o devono essere classificate come IPRE.
L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 147 12.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni e i criteri per la classificazione delle esposizioni nelle classi di cui al paragrafo 2 e, se necessario, per specificare ulteriormente tali classi di esposizioni. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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