+Articolo 147 5.

Articolo 147 5.

Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri:

a) 

si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:

i) 

esposizioni verso una o più persone fisiche;

▼M17

ii) 

esposizioni verso una PMI, a condizione che l’importo totale dovuto all’ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente o gruppo di clienti connessi debitore, comprese le eventuali esposizioni in stato di default, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali fino al valore dell’immobile, secondo le informazioni in possesso dell’ente, il quale adotta tutte le misure ragionevoli per verificare l’importo di tale esposizione, superi 1 milione di EUR;

iii) 

le esposizioni garantite da immobili residenziali, compresi i privilegi di primo rango e successivi, i prestiti a termine, le linee di credito home equity rotative e le esposizioni di cui all’articolo 108, paragrafi 4 e 5, indipendentemente dall’entità dell’esposizione, a condizione che l’esposizione rientri in una delle tipologie seguenti:

1) 

un’esposizione verso una persona fisica;

2) 

un’esposizione verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l’uso di una residenza primaria nell’immobile oggetto del prestito;

▼C2

b) 

nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;

▼M17

c) 

le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii);

▼C2

d) 

ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.

Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.

Le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni di cui al primo comma, lettera a), punto iii), e alle lettere b), c) e d), del presente paragrafo, sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).

In deroga al terzo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono escludere dalla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), i prestiti a favore di persone fisiche che hanno ipotecato più di quattro immobili o unità abitative, compresi i prestiti a favore di persone fisiche di cui all’articolo 108, paragrafo 4, e attribuire tali prestiti a una delle classi di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito