+Articolo 147 7.

Articolo 147 7.

Tutte le obbligazioni creditizie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), lettera a bis, punto i) o ii), lettera b), lettera d), punto i), ii), iii) o iv), lettera e), e bis) o f), sono classificate in una delle classi di esposizioni di cui alla lettera c), punto i), ii) o iii) di tale paragrafo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito