+Articolo 147 7.
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Articolo 147 7.
Tutte le obbligazioni creditizie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), lettera a bis, punto i) o ii), lettera b), lettera d), punto i), ii), iii) o iv), lettera e), e bis) o f), sono classificate in una delle classi di esposizioni di cui alla lettera c), punto i), ii) o iii) di tale paragrafo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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