+Articolo 152 8.

Articolo 152 8.

Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

il terzo è:

i) 

l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;

ii) 

per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);

b) 

per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), del presente articolo, il terzo effettua il calcolo secondo il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1;

c) 

per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi previsti;

d) 

un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2.

In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito