+Articolo 152 Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
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---+Articolo 152 8.
---+Articolo 152 9.
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Articolo 152 Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 152 1.
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Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui ai paragrafi 2 e 5, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
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Articolo 152 2.
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Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni sottostanti per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente dagli enti.
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Articolo 152 3.
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►M17
In deroga all’articolo 92, paragrafo 4, lettera e), gli enti che calcolano l’importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi. ◄
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
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Articolo 152 4.
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Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che non utilizzano i metodi di cui al presente capo o al capo 5, a seconda dei casi, per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell’OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per tutte o per tali parti delle esposizioni sottostanti conformemente ai principi seguenti:
a)
per le esposizioni sottostanti che sarebbero classificate nella classe di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2;
b)
per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all’articolo 254 come se fossero detenute direttamente da tali enti;
c)
per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2.
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Articolo 152 5.
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Se le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, sono soddisfatte, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2. Per le esposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli enti applicano tuttavia i metodi ivi indicati.
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Articolo 152 6.
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Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o il metodo basato sul regolamento di gestione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, applicano il metodo fall-back di cui all'articolo 132, paragrafo 2.
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Articolo 152 7.
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Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente articolo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.
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Articolo 152 8.
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Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
il terzo è:
i)
l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
ii)
per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
b)
per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), del presente articolo, il terzo effettua il calcolo secondo il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1;
c)
per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi previsti;
d)
un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2. In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.
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Articolo 152 9.
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Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 132, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 132 ter. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 132 quater, utilizzando i fattori di ponderazione del rischio calcolati conformemente al capo 3 del presente titolo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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