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+Articolo 157 6. |
Articolo 157 6.L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente:
a)
la metodologia per il calcolo dell’importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, compreso il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 4, e le condizioni per l’uso delle stime interne e dei parametri del metodo fall-back;
b)
la valutazione del criterio di irrilevanza per il tipo di esposizione di cui al paragrafo 5. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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