+Articolo 157 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati
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Articolo 157 Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 157 1.
Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati conformemente alla formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1.
Articolo 157 2.
Gli enti stabiliscono i parametri PD e LGD immessi conformemente alla sezione 4.
Articolo 157 3.
Gli enti stabiliscono il valore dell'esposizione conformemente alla sezione 5.
Articolo 157 4.
Ai fini del presente articolo, il valore di M è di un anno.
Articolo 157 5.
Le autorità competenti esentano un ente dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per tale ente il rischio di diluizione è irrilevante per quel tipo di esposizioni.
Articolo 157 6.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente:

a) 

la metodologia per il calcolo dell’importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, compreso il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 4, e le condizioni per l’uso delle stime interne e dei parametri del metodo fall-back;

b) 

la valutazione del criterio di irrilevanza per il tipo di esposizione di cui al paragrafo 5.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito