+Articolo 159 2.
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Articolo 159 2.
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli enti trattano gli sconti determinati a norma dell’articolo 166, paragrafo 1, sulle esposizioni in bilancio acquistate in stato di default alla stregua delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Sconti su esposizioni in bilancio acquistate non in stato di default non possono essere inclusi nel calcolo della carenza o dell’eccesso in base al metodo IRB. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi nel calcolo della carenza o dell’eccesso in base al metodo IRB.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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