+Articolo 164 6.

Articolo 164 6.

Sulla base dei dati raccolti a norma dell’articolo 430 bis e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, l’autorità designata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all’anno, a valutare se i valori di input floor della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità.

Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori di input floor della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l’inadeguatezza dei valori di input floor della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori di input floor della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tali valori di input floor della LGD più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni.

L’autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l’ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l’ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L’ABE e il CERS pubblicano i valori di input floor della LGD più elevati di cui al secondo comma del presente paragrafo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito