+Articolo 164 Perdita in caso di default (LGD)
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---+Articolo 164 2.
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---+Article 164 4a.
---+Articolo 164 5.
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---+Articolo 164 9.
---+Articolo 164 10.

Articolo 164 Perdita in caso di default (LGD)

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 164 1.
Gli enti forniscono stime interne della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 del presente capo e all’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti conformemente all’articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 100 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della perdita attesa per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare le stime interne della LGD.
Articolo 164 2.
Gli enti che utilizzano stime interne della LGD ai sensi dell’articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all’articolo 183.
Articolo 164 4.

Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni al dettaglio, ed in particolare ai fini dell’articolo 154, paragrafo 1, punto ii), dell’articolo 157 e dell’articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, i valori della LGD per ciascuna esposizione utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai valori degli input floor della LGD di cui alla tabella 1, calcolati conformemente al paragrafo 4 bis del presente articolo:



Tabella 1

Input floor della LGD (LGDfloor) per le esposizioni al dettaglio

esposizione priva di FCP (LGDU-floor)

esposizione garantita da FCP (LGDS-floor)

Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali

N/A

Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali

5 %

QRRE

50 %

QRRE

N/A

Altre esposizioni al dettaglio

30 %

Altre esposizioni al dettaglio garantite da garanzie reali finanziarie

0 %

Altre esposizioni al dettaglio garantite da crediti commerciali

10 %

Altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali

10 %

Altre esposizioni al dettaglio garantite da altre garanzie reali su beni materiali

15 %

Article 164 4a.

For the purposes of paragraph 4, the following shall apply:

(a) 

LGD input floors in paragraph 4, Table 1 shall be applicable for exposures secured by funded credit protection when the funded credit protection is eligible pursuant to this Chapter;

(b) 

except for retail exposures secured by residential property, the LGD input floors in paragraph 4, Table 1, of this Article shall be applicable to exposures fully secured by funded credit protection where the value of the FCP, after the application of the relevant volatility adjustments in accordance with Article 230, is equal to or exceeds the exposure value of the underlying exposure; for the purpose of the application of the relevant related adjustments, Hc and Hfx, in accordance with Article 230, funded credit protection shall be eligible pursuant to this Chapter;

(c) 

except for retail exposures secured by residential property, the applicable LGD input floor for an exposure partially secured by funded credit protection is calculated in accordance with the formula set out in Article 161(6);

(d) 

for retail exposures secured by residential property, the applicable LGD input floor shall be fixed at 5 % irrespective of the level of collateral provided by the residential property.

Articolo 164 5.
Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 6. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 6.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 164 6.
Sulla base dei dati raccolti a norma dell’articolo 430 bis e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, l’autorità designata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all’anno, a valutare se i valori di input floor della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità.

Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori di input floor della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l’inadeguatezza dei valori di input floor della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori di input floor della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tali valori di input floor della LGD più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni.

L’autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l’ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l’ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L’ABE e il CERS pubblicano i valori di input floor della LGD più elevati di cui al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 164 7.
Qualora l’autorità designata conformemente al paragrafo 5 fissi valori di input floor della LGD più elevati ai sensi del paragrafo 6, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione.
Articolo 164 8.
L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel valutare l'adeguatezza dei valori della LGD nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 6.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 164 9.

Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo su quanto segue:

a) 

i fattori che potrebbero «incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura» ai sensi del paragrafo 6; e

b) 

i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.

Articolo 164 10.
A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti dello Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità di un altro Stato membro conformemente al paragrafo 6.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito