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+Articolo 181 5. |
Articolo 181 5.Ai fini del calcolo delle perdite, l’ABE emana, entro il 31 dicembre 2025, orientamenti aggiornati, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su quanto segue:
a)
per quanto riguarda i casi che ritornano in bonis, specificando in che modo devono essere trattati i flussi di cassa artificiali e se sia più opportuno che gli enti attualizzino il flusso di cassa artificiale nel periodo effettivo di default;
b)
valutando se la calibrazione e l’applicazione del tasso di sconto siano adeguate per il calcolo della perdita economica in tutte le esposizioni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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