+Articolo 181 5.

Articolo 181 5.

Ai fini del calcolo delle perdite, l’ABE emana, entro il 31 dicembre 2025, orientamenti aggiornati, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su quanto segue:

a) 

per quanto riguarda i casi che ritornano in bonis, specificando in che modo devono essere trattati i flussi di cassa artificiali e se sia più opportuno che gli enti attualizzino il flusso di cassa artificiale nel periodo effettivo di default;

b) 

valutando se la calibrazione e l’applicazione del tasso di sconto siano adeguate per il calcolo della perdita economica in tutte le esposizioni.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito