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Articolo 181 Requisiti specifici per le stime interne della LGD

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 181 1.

Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD:

a) 

gli enti stimano la LGD per classe o pool relativa all'operazione sulla base della LGD effettiva media per classe o pool utilizzando tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata dei default);

b) 

gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica;

▼M17

c) 

gli enti considerano la portata dell’eventuale dipendenza fra il rischio del debitore, da un lato, e il rischio della protezione del credito di tipo reale, diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, o del fornitore della protezione, dall’altro;

d) 

eventuali disallineamenti di valuta tra l’obbligazione sottostante e la protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi sono trattati in maniera prudente nella valutazione della LGD da parte dell’ente;

e) 

nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell’esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, tali stime non si basano esclusivamente sul valore di mercato stimato della protezione del credito di tipo reale;

f) 

nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell’esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi di tale protezione del credito di tipo reale, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3, sottosezione 1;

g) 

nella misura in cui un ente riconosce una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi per la determinazione del valore dell’esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l’importo recuperabile da tale protezione del credito di tipo reale non è preso in considerazione nelle stime della LGD;

▼C2

h) 

per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la sua stima dell'aumento del tasso di perdita generato da eventuali ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero, vale a dire tra la data del default e la liquidazione finale dell'esposizione;

▼M17

i) 

nella misura in cui commissioni per pagamenti tardivi imposte al debitore prima del momento del default sono state contabilizzate nel conto economico dell’ente, tali importi sono aggiunti alla misura dell’esposizione e della perdita calcolata dall’ente;

j) 

per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, i governi regionali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo gli enti tengono adeguatamente conto dei recuperi realizzati nel corso dei processi di recupero pertinenti in relazione a qualsiasi tipo di protezione del credito di tipo reale nonché in relazione a una protezione del credito di tipo personale che non rientra nella definizione di cui all’articolo 142, paragrafo 1, punto 10.

Ai fini del primo comma, lettera c), i casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente.

Ai fini del primo comma, lettera e), le stime della LGD tengono conto del rischio che l’ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla.

Articolo 181 2.

Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue:

a) 

derivare le stime delle LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD;

▼M17

b) 

tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD;

▼C2

c) 

per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD.

Ai fini del primo comma, lettera b), nel caso in cui gli enti includano utilizzi supplementari futuri nei loro fattori di conversione, essi dovrebbero essere calcolati nella LGD sia al numeratore che al denominatore. Laddove gli enti non includono utilizzi supplementari futuri nei loro fattori di conversione, essi dovrebbero essere calcolati solo al numeratore della LGD.

Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all’autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.

Articolo 181 3.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) 

la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;

b) 

le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del paragrafo 2 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB.

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 181 4.
L’ABE emana orientamenti, in conformità all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, volti a chiarire il trattamento di qualsiasi tipo di protezione del credito di tipo reale e di tipo personale ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo nonché ai fini dell’applicazione dei parametri relativi alla LGD;
Articolo 181 5.

Ai fini del calcolo delle perdite, l’ABE emana, entro il 31 dicembre 2025, orientamenti aggiornati, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su quanto segue:

a) 

per quanto riguarda i casi che ritornano in bonis, specificando in che modo devono essere trattati i flussi di cassa artificiali e se sia più opportuno che gli enti attualizzino il flusso di cassa artificiale nel periodo effettivo di default;

b) 

valutando se la calibrazione e l’applicazione del tasso di sconto siano adeguate per il calcolo della perdita economica in tutte le esposizioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito