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+Articolo 183 1. |
Articolo 183 1.I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili:
a)
gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni;
b)
ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 171, 172 e 173;
c)
la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile e non modificabile da parte del garante fintantoché l’obbligazione non sia stata interamente onorata, nella misura prevista dall’ammontare e dalla natura della garanzia, e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto;
d)
la garanzia è incondizionata. Ai fini del primo comma, lettera d), per «garanzia incondizionata» si intende una garanzia nel contesto della quale il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell’ente prestatore e che potrebbe evitare al garante l’obbligo di effettuare tempestivamente il pagamento a seguito del default del debitore o di mancato pagamento da parte del debitore originario riconosciuto come tale. Una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un’errata dovuta diligenza o una frode da parte dell’ente prestatore annulli o diminuisca l’entità della garanzia offerta dal garante non esclude che tale garanzia sia considerata incondizionata. Si considerano incondizionate le garanzie nel contesto delle quali il pagamento da parte del garante è subordinato al fatto che l’ente prestatore debba prima perseguire il debitore e che coprono solo le perdite residue dopo che l’ente ha completato il processo di rinegoziazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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