+Articolo 190 3.

Articolo 190 3.

Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 179, paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività:

a) 

la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;

b) 

la produzione di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;

c) 

la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;

d) 

la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;

e) 

la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito